Assegno di maternità

Ultima modifica 18 maggio 2023

L'assegno di maternità è un contributo economico concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS, entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo. L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale/ridotto).

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

Importo dell’assegno

Per l'anno 2023 (per i parti avvenuti con decorrenza 1° gennaio 2023) l’assegno nella misura intera è pari a 383,46 euro mensili per un massimo di 5 mensilità (totale annuo € 1.917,30). Il contributo verrà corrisposto da INPS entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune.

Requisiti 

La domanda è presentata dalla madre (o dal padre in caso di abbandono del figlio da parte della madre o affidamento esclusivo al padre stesso). Per ottenere l'assegno di maternità è necessario:

  • Essere cittadina italiana o appartenente all'Unione Europea o ExtraUE:
    • in possesso di Carta di soggiorno (o registrata sulla Carta di soggiorno del marito)
    • titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo come indicato all’Art. 65 della L. 448/98 modificato dall’art. 13 della L. 97/2013;
    • rifugiata politica o titolare di protezione sussidiaria come indicato all’art. 27 del D.lgs. n. 251/2007;
    • apolide come indicato dagli artt. 2 e 4 del Regolamento CE883/2004, i suoi familiari e i superstiti;
    • che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, come indicato all’art. 1 del Regolamento UE 1231/2010, i suoi familiari e superstiti;
    • cittadina/lavoratrice di Algeria, Turchia, Autorità palestinese, Repubblica araba d'Egitto, Regno hashemita di Giordania, Regno di Israele, Regno del Marocco, Repubblica tunisina, Repubblica libanese e i suoi familiari in base a quanto previsto dagli accordi Euro mediterranei;
    • cittadina titolare di permesso unico per lavoro come indicato all’art. 12 c. 1 lettera e) della direttiva 2011/98/UE o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal d.lgs. n. 40/2014;
    • cittadina titolare di Carta Blu come indicato dall'art. 14 direttiva 2009/50/CE del Consiglio del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati;
    • cittadina titolare di permesso per motivi umanitari come indicato dall'art. 34, comma 5, del decreto legislativo del 19 novembre 2007, n. 251 che riconosce agli stranieri in possesso di permesso di soggiorno umanitario i medesimi dirittiattribuiti dal decreto ai titolari dello status di protezione sussidiaria, tra i quali, ai sensi dell'art. 27, comma 1, è annoverato il diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria;
    • cittadina familiare di cittadini dell’UE come indicato dall’Art. 19 del D.lgs. n. 30/2007, o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi cittadinanza di uno Stato membro ma che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, come indicato dall’art. 65 della L. 448/98 modificato dall’art. 13 della L. 97/2013 ed i suoi familiari ma non i superstiti;
  • Non avere il trattamento previdenziale della indennità di maternità – quindi essere casalinghe o disoccupate, mentre le lavoratrici part-time, cui è corrisposta una indennità inferiore all’assegno, possono chiedere la concessione della quota differenziale ;
  • valore ISEE minorenni pari o inferiore ad € 19.185,13 - Comunicato DPCM pubblicato sulla G.U. n. 48 del 25/02/2023;
  • Per richiedere l'assegno di maternità occorre avere DSU ed ISEE con il nuovo nato nel nucleo anagrafico, pena la non ammissibilità.

Ulteriori requisiti:

  • non beneficiare di alcun trattamento previdenziale di maternità oppure percepire un trattamento previdenziale (astensione obbligatoria di maternità erogata dall'INPS o altro ente previdenziale) di importo inferiore a quello dell’assegno di maternità;
  • che la richiedente sia residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
  • che il figlio o il minore in affidamento preadottivo o in adozione sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato;

Quando va presentata la domanda

La domanda per il contributo deve essere presentata al Comune di residenza entro i sei mesi dalla nascita del figlio, o dalla data di ingresso del minore in famiglia.

Documentazione da presentare

  1. Modulo Domanda compilato;
  2. Fotocopia di un documento di identità valido;
  3. Fotocopia del Permesso di soggiorno o copia della ricevuta di avvenuta richiesta del permesso di soggiorno, per i cittadini di paesi extraUE;
  4. Attestazione ISEE Minorenni in corso di validità;
  5. Fotocopia del codice Iban;
  6. Eventuale documentazione attestante i trattamenti previdenziali di maternità percepiti da Inps o altro ente (per l'erogazione della quota differenziale)

 

Domanda Maternità
18-05-2023

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